Descrizione
Nel caso in cui si disponga di un immobile ove ricorrono le seguenti caratteristiche:
- inagibile o inabitabile
- storico
- con un contratto di locazione a canone concordato
- con un contratto di comodato gratuito
per usufruire di agevolazioni/riduzioni occorre presentare apposita dichiarazione.
IMMOBILI: STORICO – INAGIBILE – INAGIBILE - INABITABILE
La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 747):
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
A tal fine:
1. l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia
2. non rileva lo stato di fatiscenza dei fabbricati il cui stato di inagibilità o inabitabilita’ possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
3. lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
IMMOBILI IN COMODATO USO GRATUITO
- Immobile in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Barzanò (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 747).
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Barzanò un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
IMMOBILI LOCATI
- Immobile locato a canone concordato Legge 09/12/1998, n. 431
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 (art. 2, comma 3 ) l’imposta è determinata applicando la riduzione al 75% a condizione che tutti i conduttori intestatari del contratto vi abbiano stabilito la propria residenza.
Tutte le comunicazioni/Dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.